Titolo 4 - Assunzioni a tempo determinato
Titolo 4 - Assunzioni a tempo determinato adminArt. 18 - Assunzioni a tempo determinato di personale di categoria B, C, D ed EP
Art. 18 - Assunzioni a tempo determinato di personale di categoria B, C, D ed EP1. L’Università può assumere personale a tempo determinato di categoria B, C, D ed EP per rispondere a esigenze temporanee ed eccezionali, in applicazione di quanto disposto dall’art. 36 del D.lgs. 165/2001 e dal D.lgs. 368/2001, per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo, sostitutivo ovvero correlate a vincoli di carattere normativo.
L’assunzione a tempo determinato ha luogo, ove possibile, anche mediante utilizzo di concorsi pubblici per rapporti a tempo indeterminato. Il dipendente conserva l’utile collocazione in graduatoria.
La durata di tali contratti non può essere, in nessun caso, superiore a tre anni. La proroga, previo consenso del dipendente, è ammessa soltanto fino al raggiungimento del limite massimo dei tre anni, ed è vietata nel caso in cui il contratto abbia già un termine iniziale pari al triennio.
2. Il contratto individuale deve contenere:
- l’indicazione delle ragioni per cui viene stipulato;
- la categoria professionale, l’area e il relativo compenso;
- la data di inizio e il termine finale;
- l’oggetto della prestazione;
- la durata del periodo di prova;
- la sede di servizio.
Art. 19 - Procedura
Art. 19 - Procedura1. Il bando di selezione, per esami o per titoli ed esami, viene pubblicato sul sito web dell’Ateneo - link: Concorsi, gare e consulenze. Il termine per la presentazione delle domande di ammissione scade il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicizzazione del bando di selezione.
La tipologia di selezione, gli eventuali titoli valutabili e i punteggi a essi attribuibili, le prove d’esame e le relative modalità di svolgimento sono definiti dal bando di selezione, in relazione alle categorie, aree e professionalità, richieste per la copertura del posto oggetto del concorso, nel rispetto delle vigenti normative in materia.
In ogni caso, una quota percentuale del punteggio riservato ai titoli è attribuita al servizio prestato presso l’Università di Trieste, in virtù di contratti a tempo determinato e/o in forma di collaborazione coordinata e continuativa.
Nell’ambito della su citata percentuale, potrà essere attribuito un punteggio ulteriore ai periodi rientranti nelle previsioni, di cui alle normative vigenti in materia di stabilizzazioni, ove previsto.
2. La Commissione giudicatrice è composta ai sensi dell’art. 9 del presente Regolamento.
3. Le prove d’esame si svolgono con le modalità di cui all’art. 7 del presente Regolamento.
4. Al termine della procedura di selezione, con provvedimento del Direttore amministrativo sono approvati gli atti della selezione e la graduatoria di merito, secondo quanto previsto dall’art. 12 del presente Regolamento.
5. Le graduatorie delle selezioni a tempo determinato vengono inserite sul sito web dell’Ateneo - link Concorsi, gare e consulenze – e rimangono efficaci per un termine di 24 mesi dalla data di pubblicizzazione.