Art. 19 - Procedura

Art. 19 - Procedura

1. Il bando di selezione, per esami o per titoli ed esami, viene pubblicato sul sito web dell’Ateneo - link: Concorsi, gare e consulenze. Il termine per la presentazione delle domande di ammissione scade il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicizzazione del bando di selezione.
La tipologia di selezione, gli eventuali titoli valutabili e i punteggi a essi attribuibili, le prove d’esame e le relative modalità di svolgimento sono definiti dal bando di selezione, in relazione alle categorie, aree e professionalità, richieste per la copertura del posto oggetto del concorso, nel rispetto delle vigenti normative in materia.
In ogni caso, una quota percentuale del punteggio riservato ai titoli è attribuita al servizio prestato presso l’Università di Trieste, in virtù di contratti a tempo determinato e/o in forma di collaborazione coordinata e continuativa.
Nell’ambito della su citata percentuale, potrà essere attribuito un punteggio ulteriore ai periodi rientranti nelle previsioni, di cui alle normative vigenti in materia di stabilizzazioni, ove previsto.
2. La Commissione giudicatrice è composta ai sensi dell’art. 9 del presente Regolamento.

3. Le prove d’esame si svolgono con le modalità di cui all’art. 7 del presente Regolamento.

4. Al termine della procedura di selezione, con provvedimento del Direttore amministrativo sono approvati gli atti della selezione e la graduatoria di merito, secondo quanto previsto dall’art. 12 del presente Regolamento.
5. Le graduatorie delle selezioni a tempo determinato vengono inserite sul sito web dell’Ateneo - link Concorsi, gare e consulenze – e rimangono efficaci per un termine di 24 mesi dalla data di pubblicizzazione.

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