Titolo 5 - Periodo di prova
Titolo 5 - Periodo di prova adminArt. 20 - Personale a tempo indeterminato
Art. 20 - Personale a tempo indeterminato1. Il dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova della durata di tre mesi, non rinnovabile e non prorogabile.
2. Ai fini del computo dei tre mesi si tiene conto solo del servizio effettivamente prestato.
3. Decorsa la metà del periodo di prova, il responsabile della struttura viene invitato a pronunciarsi sul servizio reso dal dipendente; in caso di parere negativo, viene valutato se adibirlo ad altro servizio o trasferirlo ad altra struttura fino al termine del periodo previsto, ovvero se recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva di preavviso.
4. Ai sensi dell’art. 5 del CCNL del comparto Università 2002/05, al periodo di prova di cui al presente articolo non è soggetto il dipendente che venga inquadrato nella categoria immediatamente superiore a seguito di procedura selettiva indetta ai sensi dell’art. 57 del CCNL 1998/2001 e nel caso di assunzione quale vincitore di concorso pubblico di personale già dipendente a tempo determinato da almeno due anni.
Art. 21 - Personale a tempo determinato
Art. 21 - Personale a tempo determinato1. Il dipendente assunto a tempo determinato è soggetto ad un periodo di prova commisurato alla durata del contratto, come di seguito specificato:
giorni 10 per attività trimestrali
giorni 20 per attività semestrali
giorni 30 per attività annuali e superiori.
Per i periodi intermedi si fa riferimento al periodo immediatamente successivo.
2. Ai fini del computo dei periodi di cui al comma 1 del presente articolo, si tiene conto del servizio effettivamente prestato.