Art. 20 - Personale a tempo indeterminato

Art. 20 - Personale a tempo indeterminato

1. Il dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova della durata di tre mesi, non rinnovabile e non prorogabile.
2. Ai fini del computo dei tre mesi si tiene conto solo del servizio effettivamente prestato.
3. Decorsa la metà del periodo di prova, il responsabile della struttura viene invitato a pronunciarsi sul servizio reso dal dipendente; in caso di parere negativo, viene valutato se adibirlo ad altro servizio o trasferirlo ad altra struttura fino al termine del periodo previsto, ovvero se recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva di preavviso.
4. Ai sensi dell’art. 5 del CCNL del comparto Università 2002/05, al periodo di prova di cui al presente articolo non è soggetto il dipendente che venga inquadrato nella categoria immediatamente superiore a seguito di procedura selettiva indetta ai sensi dell’art. 57 del CCNL 1998/2001 e nel caso di assunzione quale vincitore di concorso pubblico di personale già dipendente a tempo determinato da almeno due anni.

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