Art. 1 - Diritto di accesso
Art. 1 - Diritto di accessoIl diritto di accesso alle strutture dell'Università quali laboratori, centri di servizi, biblioteche, uffici, stabulari, officine ed ambienti e luoghi in genere destinati alle attività didattiche di ricerca e di servizio viene esercitato in modo da non costituire intralcio al regolare svolgimento delle stesse.
I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza che intendono effettuare le visite presso le sopra elencate strutture debbono di norma informare preventivamente i Direttori dei Dipartimenti, Centri servizi, Biblioteche e Divisioni nonché i Responsabili dei laboratori, luoghi ed ambienti in cui si svolgono attività didattiche di ricerca o di servizio esposti a rischio.
Le visite possono svolgersi congiuntamente al Medico Competente ed al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o loro delegati; in tali casi verrà redatto verbale degli esiti della visita e/o dell’intervento.