Art. 2 - Consultazione
Art. 2 - ConsultazioneI Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza devono essere consultati tempestivamente e preventivamente dall'Amministrazione per la valutazione dei rischi, per la programmazione della prevenzione e conseguente realizzazione di interventi anche edilizi e verifica degli stessi.
Sono inoltre consultati in merito all'attività di prevenzione incendi, di pronto soccorso, di evacuazione dei lavoratori e qualsivoglia altra misura di prevenzione idonea a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, nonché per la formazione ed informazione dei lavoratori.
I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza hanno facoltà di esprimere proposte e opinioni sulle materie oggetto di consultazione che devono essere recepite in un apposito verbale della seduta di consultazione che dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti presenti alla consultazione.
I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza devono essere convocati in occasione di visite o interventi degli organi di controllo (A.S.L., VV.F., etc.).