Art. 7 - Attribuzioni
Art. 7 - AttribuzioniI Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza svolgono le seguenti funzioni:
1. verificano l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute dei lavoratori e collaborano con proposte ed osservazioni all'adozione dei necessari interventi correlati all'insorgenza di rischi nuovi per qualità ed intensità per i quali si rendano necessarie apposite valutazioni;
2. presentano all'Amministrazione eventuali osservazioni e/o richieste, ed informano la medesima di eventuali denunce presentate alle autorità competenti in relazione ad accertate violazioni in materia di sicurezza, salute ed igiene negli ambienti di lavoro;
3. pur essendo quello della formazione del personale in materia di sicurezza e salute sul lavoro un compito specifico del Datore di lavoro (v. art.22 D.L. 626/94), operano per la divulgazione delle conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro nonché sui rischi delle attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione, contribuendo a fornire un servizio di consulenza;
4. partecipano alle Riunioni periodiche previste dall'art. 11 del D.L. 626/94;
5. formulano eventuali osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
6. frequentano i corsi di formazione e aggiornamento relativi alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
7. garantiscono il segreto sui processi lavorativi ed i programmi di ricerca di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni;
8. garantiscono la riservatezza, discrezione ed anonimato nei confronti di chiunque si rivolga loro nell'esercizio del mandato.