Art. 10 - Convocazioni

Art. 10 - Convocazioni

La convocazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza per la partecipazione a riunioni su temi di loro competenza deve avvenire con almeno cinque giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto, salvo casi di motivata urgenza.

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