Art. 10 - Convocazioni
Art. 10 - ConvocazioniLa convocazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza per la partecipazione a riunioni su temi di loro competenza deve avvenire con almeno cinque giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto, salvo casi di motivata urgenza.