Art. 5 - Elementi obbligatori del protocollo ("Registratura") ed effetti

Art. 5 - Elementi obbligatori del protocollo ("Registratura") ed effetti

1. Sono elementi obbligatori:
a) data di registrazione;
b) numero di protocollo;
c) mittente per il documento in arrivo; destinatario per il documento in partenza;
d) oggetto del documento;
e) numero degli allegati;
f) descrizione degli allegati.
g) l’impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica, costituita dalla sequenza di simboli binari in grado di identificarne univocamente il contenuto, registrata in forma non modificabile.
2. L’insieme degli elementi obbligatori del protocollo è denominato “Registratura”.
3. I documenti sottoposti a registratura sono a tutti gli effetti documenti amministrativi dell’Università di Trieste.
4. La registrazione degli elementi obbligatori del protocollo non può essere

modificata, integrata o cancellata, ma soltanto annullata mediante apposita procedura.

5. L’inalterabilità e l’immodificabilità degli elementi obbligatori del protocollo deve essere garantita:
a) in via tradizionale (su supporto cartaceo o simile) con l’utilizzo di inchiostro indelebile, di un registro con fogli progressivi numerati, senza abrasioni e senza correzioni illeggibili;
b) in via informatica (su supporto magnetico, ottico o simile) mediante l’utilizzo di campi per gli elementi obbligatori scrivibili una sola volta (scrittura irreversibile) e/o protetti da sistemi di crittografia digitale.

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