Art. 10 - Annullamento di una registrazione di protocollo

Art. 10 - Annullamento di una registrazione di protocollo

1. E’ consentito, indipendentemente dal supporto materiale del registro di protocollo (cartaceo, informatico, ecc.), l’annullamento di una registrazione di protocollo attraverso l’apposizione della dicitura “annullato”.
2. Le informazioni annullate devono rimanere memorizzate nella base di dati per essere sottoposte alle elaborazioni previste dalla procedura.

La procedura di annullamento deve riportare, secondo i casi, una dicitura o un segno in posizione sempre visibile, tale, comunque, da consentire la lettura di tutte le informazioni originarie.

Nel record di protocollo devono apparire inoltre, in forma ben visibile, anche data e ora dell’annullamento, nonché il codice identificativo dell’operatore che ha proceduto allo stesso.

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