Art. 13 - Disposizioni generali sui documenti
Art. 13 - Disposizioni generali sui documenti1. I documenti sono beni inalienabili e, di norma, sono prodotti tramite sistemi informatici.
2. I documenti, rispetto allo stato di trasmissione, si distinguono in:
a) documenti in arrivo;
b) documenti in partenza;
c) documenti interni;
3. I documenti devono essere di norma protocollati e gestiti secondo le disposizioni previste negli articoli di cui ai Capi III, IV, V, VI e VII.
4. Ai sensi del presente regolamento sono esclusi dalla registrazione di protocollo:
a) gazzette ufficiali;
b) bollettini ufficiali P.A.;
c) notiziari P.A.;
d) note di ricezione di circolari;
e) note di ricezione altre disposizioni;
f) materiali statistici;
g) atti preparatori interni;
h) giornali;
i) riviste;
j) libri;
k) materiali pubblicitari;
l) inviti a manifestazioni che non attivino procedimenti amministrativi
m) le altre tipologie di documenti contemplate nel manuale di gestione del protocollo informatico, adottato ai sensi dell’art. 5 del DPCM 31.10.00