Art. 14 - Documenti interni
Art. 14 - Documenti interni1. Per documenti interni si intendono i documenti scambiati tra uffici o settori della medesima AOO.
2. Essi si distinguono funzionalmente in:
a) documenti di preminente carattere informativo.
b) documenti di preminente carattere giuridico–probatorio.
3. Si intendono documenti interni di preminente carattere informativo le memorie informali, gli appunti, le brevi comunicazioni di rilevanza meramente informativa; di norma non vanno protocollati.
4. Si intendono documenti interni di preminente carattere giuridico - probatorio i documenti redatti dal personale nell’esercizio delle proprie funzioni e al fine di documentare atti o provvedimenti amministrativi dai quali sorgano diritti, doveri o legittime aspettative di terzi; tale tipologia documentale è sempre soggetta a registrazione di protocollo.