Art. 24 - Gestione dei flussi documentali

Art. 24 - Gestione dei flussi documentali

1. La gestione dei flussi documentali è finalizzata al miglioramento dei servizi e al potenziamento dei supporti conoscitivi dell’amministrazione secondo i criteri di economicità dell’azione amministrativa e di pubblicità stabiliti dalla legge. Il sistema per la gestione dei flussi documentali include il sistema di protocollo ed è unitario per ciascuna struttura.
2. La gestione dei documenti e dei procedimenti amministrativi avviene mediante sistema automatizzato..
3. Il sistema per la gestione dei flussi documentali deve fornire:

a) informazioni sul legame esistente tra ciascun documento registrato, il fascicolo e l’eventuale singolo procedimento cui esso è associato;
b) il rapido reperimento delle informazioni riguardanti i fascicoli, il procedimento ed il relativo responsabile, nonchè la gestione delle fasi del procedimento;
c) informazioni statistiche sull’attività dell’ufficio.
4. Nei tempi e con le modalità che saranno definite dalle disposizioni di legge in materia, il sistema dovrà consentire lo scambio di informazioni con sistemi per la gestione dei flussi documentali di altre amministrazioni al fine di determinare lo stato e l’iter dei procedimenti complessi.
5. Le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste, delle operazioni di registrazione e del formato dei dati relativi al sistema per la gestione dei flussi documentali, dovranno essere adottati nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla normativa vigente in materia.

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