Art. 27 - Massimario di selezione
Art. 27 - Massimario di selezione1. Per massimario di selezione si intende l’elenco, coordinato con il titolario di classificazione e la tabella dei procedimenti amministrativi, dei documenti afferenti a ciascun affare o procedimento e del rispettivo tempo di conservazione (limitato o perenne).