Art. 29 - Fascicolazione dei documenti
Art. 29 - Fascicolazione dei documenti1. Ogni documento, dopo la sua classificazione, va fascicolato, ossia inserito in un apposito fascicolo (e, eventualmente, in un sottofascicolo e in un inserto).
2. I documenti sono conservati, all’interno del fascicolo, del sottofascicolo e dell’inserto, secondo l’ordine cronologico di registrazione, ossia secondo il numero di protocollo ad essi attribuito o, se assente, secondo la propria data.
3. Ogni fascicolo ha una copertina (cosiddetta “camicia”), conforme ad apposito modello descritto in allegato al presente regolamento, nella quale deve essere indicato il titolo, la classe, il numero del fascicolo, l’oggetto dell’affare o del procedimento amministrativo, nonché l’eventuale presenza di sottofascicoli o inserti.