Art. 30 - Repertorio dei fascicoli
Art. 30 - Repertorio dei fascicoli1. I fascicoli sono annotati nel repertorio dei fascicoli.
Per repertorio dei fascicoli si intende l’elenco ordinato e aggiornato dei fascicoli istruiti all’interno di ciascuna classe.
Nel repertorio sono riportati i seguenti elementi:
a) anno d’istruzione
b) classificazione completa (titolo e classe)
c) numero di fascicolo (ed eventuali altre partizioni)
d) data e anno di chiusura
e) oggetto del fascicolo (ed eventualmente l’oggetto di sottofascicoli, inserti, etc.)
f) annotazione del passaggio all’archivio storico o, in alternativa, l’avvenuto scarto.
2. Il repertorio dei fascicoli, conforme al modello descritto nell’allegato al presente regolamento, ha cadenza annuale, cioè inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.