Art. 31 - Disposizioni sulla corrispondenza in arrivo

Art. 31 - Disposizioni sulla corrispondenza in arrivo

1. La corrispondenza in arrivo va aperta di norma nel medesimo giorno lavorativo di ricezione e contestualmente protocollata.
2. La corrispondenza non viene aperta nei seguenti casi:

a) corrispondenza riportante l’indicazione “offerta”, “gara d’appalto”, “concorso” o simili, o comunque dalla cui confezione si evinca la partecipazione ad una gara;
b) corrispondenza indirizzata nominativamente oppure riportante l’indicazione “riservata”, “personale”, “confidenziale” o simili, o comunque dalla cui confezione si evinca il carattere di corrispondenza privata.

3 La corrispondenza privata va inoltrata direttamente al destinatario.
4 Il personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo, che riceva tra la propria corrispondenza un documento inerente ad affari o procedimenti amministrativi di competenza dell’amministrazione centrale o di altra struttura deve consegnarlo o farlo pervenire tempestivamente al rispettivo servizio protocollo.

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