Art. 35 - Protocollazione dei documenti in partenza

Art. 35 - Protocollazione dei documenti in partenza

1. Ciascuna struttura provvede alla registrazione del documento in partenza con l’assegnazione degli elementi obbligatori del protocollo, cioè della data di registrazione, del numero di protocollo, del mittente, dell’oggetto del documento, del numero e della descrizione degli eventuali allegati.
2. Ogni documento in partenza deve trattare un unico argomento, indicato sinteticamente a cura dell’autore nello spazio riservato all’oggetto con l’uso di non meno di trenta caratteri non ripetibili.
3. Le firme e le sigle necessarie alla redazione e perfezione giuridica del documento in partenza vanno apposte prima della sua protocollazione.
4. Ogni documento in partenza, al momento della registrazione, deve essere classificato ed inserito nel fascicolo di competenza.

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