Art. 4 Approvazione del Senato Accademico e trasmissione al Ministero
Art. 4 Approvazione del Senato Accademico e trasmissione al Ministero1. La proposta di conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario, approvata dal Dipartimento con le modalità e le maggioranze stabilite nell’articolo precedente, viene sottoposta all’approvazione del Senato Accademico.
2. La proposta, se approvata dal Senato, è inviata dal Rettore al Ministero almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di cui all’art. 1, commi 1 e 2, corredata da idonea documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dall’art. 1.