Capo 2 - Il procedimento amministrativo

Capo 2 - Il procedimento amministrativo admin

Art. 3 - Avvio del procedimento e decorrenza dei termini

Art. 3 - Avvio del procedimento e decorrenza dei termini

1. Il procedimento amministrativo è attivato d’ufficio o a istanza di parte.
2. Per i procedimenti attivati d’ufficio, il termine iniziale decorre dalla data in cui il responsabile del procedimento ha formalmente notizia del fatto dal quale sorge l’obbligo di provvedere oppure si sono realizzati i presupposti di fatto e di diritto necessari al suo avvio.
3. Per i procedimenti a istanza di parte, il termine iniziale decorre dalla data di registrazione a protocollo dell’istanza stessa. Nel caso di trasmissione tramite posta elettronica certificata o altro canale telematico riconosciuto, il termine decorre dalla data attestata dal sistema.
4. In presenza di istanza irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. In questi casi, il termine iniziale è sospeso e ricomincia a decorrere dal ricevimento della domanda regolarizzata. Le disposizioni di questo comma non si applicano alle procedure selettive comunque denominate.

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Art. 4 - Comunicazione di avvio del procedimento

Art. 4 - Comunicazione di avvio del procedimento

1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento, nel comunicare l’avvio del procedimento e il termine entro il quale il medesimo deve essere concluso, informa:
a) i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti;
b) i soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento;
c) i soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai destinatari diretti, a cui il provvedimento possa arrecare un pregiudizio.
2. La comunicazione è personale e vi sono indicati:
a) l’amministrazione competente;
b) l’oggetto del procedimento promosso;
c) l’ufficio e la persona responsabile del procedimento;
d) la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione;
e) nei procedimenti a istanza di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
d) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
3. Qualora la comunicazione personale risulti particolarmente gravosa, il responsabile del procedimento provvede a rendere note le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 mediante altre iniziative, idonee al raggiungimento del fine.

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Art. 5 - Conclusione del procedimento e computo dei termini

Art. 5 - Conclusione del procedimento e computo dei termini

1. Ciascun procedimento deve essere concluso con un provvedimento espresso e motivato, adottato nel termine massimo di 90 giorni, oppure nel diverso termine indicato nella tabella di cui all’allegato 1 oppure, adeguatamente motivato, fino a un termine di 180 giorni. Sono fatti salvi i diversi termini stabiliti da specifiche disposizioni legislative o regolamentari.
2. Il termine per la conclusione del procedimento si riferisce al compimento degli atti relativi alla fase integrativa dell’efficacia; in particolare, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui l’amministrazione procede alla comunicazione o notificazione al destinatario, nelle forme ritenute più idonee, affinché lo stesso possa prenderne conoscenza.
3. Se non diversamente disposto, in caso di procedimento di modifica di un provvedimento già emanato, si applica lo stesso termine finale fissato per il procedimento di prima istanza.
4. In caso di manifesta irricevibilità, di inammissibilità, di improcedibilità o di infondatezza della domanda, il procedimento è concluso con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

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Art. 6 - Sospensione e interruzione dei termini

Art. 6 - Sospensione e interruzione dei termini

1. Il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso:
a) per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’Università o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
b) nei casi in cui per la prosecuzione del procedimento debba essere compiuto un adempimento da parte dell’interessato, per il tempo assegnato per compierlo;
c) nel caso di acquisizione di valutazioni tecniche di organi esterni o di enti appositi, nelle ipotesi previste da disposizioni espresse di legge o di regolamento, per un tempo non superiore a novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte degli enti medesimi;
d) nei procedimenti ad istanza di parte, prima dell’adozione di un provvedimento sfavorevole, per il tempo, non superiore a 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, necessario alla presentazione di osservazioni da parte dell’istante nell’ipotesi prevista dall’art. 10 bis della legge 241/1990.
2. Per l’acquisizione in via obbligatoria o facoltativa di pareri si applica quanto previsto dall’art. 16 della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni. Nel caso di richiesta di pareri facoltativi gli istanti devono esserne informati.

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Art. 7 - Attività escluse dall'applicazione delle norme sul procedimento amministrativo

Art. 7 - Attività escluse dall'applicazione delle norme sul procedimento amministrativo

1. Le disposizioni contenute nel capo I non si applicano:
a) alle attività amministrative non aventi carattere formale di procedimento;
b) nei confronti degli atti di gestione del rapporto di lavoro;
c) nei confronti dell’attività diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le norme che ne regolano la formazione.

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