Art. 4 - Comunicazione di avvio del procedimento

Art. 4 - Comunicazione di avvio del procedimento

1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento, nel comunicare l’avvio del procedimento e il termine entro il quale il medesimo deve essere concluso, informa:
a) i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti;
b) i soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento;
c) i soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai destinatari diretti, a cui il provvedimento possa arrecare un pregiudizio.
2. La comunicazione è personale e vi sono indicati:
a) l’amministrazione competente;
b) l’oggetto del procedimento promosso;
c) l’ufficio e la persona responsabile del procedimento;
d) la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione;
e) nei procedimenti a istanza di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
d) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
3. Qualora la comunicazione personale risulti particolarmente gravosa, il responsabile del procedimento provvede a rendere note le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 mediante altre iniziative, idonee al raggiungimento del fine.

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