Capo 3 - Partecipazione al procedimento amministrativo

Capo 3 - Partecipazione al procedimento amministrativo admin

Art. 8 - Partecipazione al procedimento

Art. 8 - Partecipazione al procedimento

1. I soggetti portatori di interessi pubblici o privati e i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà d’intervenire nel procedimento, anche in via telematica.
2. Il responsabile dovrà valutare la legittimazione a intervenire nel procedimento di tali soggetti, anche tenendo presente:
a) la pertinenza dell’oggetto rispetto ai fini perseguiti;
b) se l’intervento in opposizione sia formulato in modo specifico e non sia generico e astratto, evidenziando il danno o gli effetti comunque sfavorevoli che ne deriverebbero a carico dei soggetti.
3. I soggetti ammessi a partecipare o a intervenire hanno diritto:
a) di prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento, nel rispetto della disciplina sul diritto di accesso e la protezione dei dati personali;
b) di presentare, entro il termine assegnato, memorie scritte e documenti, che l’Università ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento.
4. Il responsabile del procedimento può attivare forme diverse di partecipazione al procedimento, anche attraverso la convocazione degli interessati e la verbalizzazione delle loro proposte e osservazioni, anche acquisendo documenti e memorie.

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Art. 9 - Unità organizzativa responsabile

Art. 9 - Unità organizzativa responsabile

1. L’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria procedimentale è la struttura amministrativa e/o la struttura didattico-scientifica e di servizio dell’Università indicata all’allegato 1.

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Art. 10 - Responsabile del procedimento amministrativo e "superesponsabile"

Art. 10 - Responsabile del procedimento amministrativo e "superesponsabile"

1. Il responsabile del procedimento amministrativo viene nominato, con provvedimento dirigenziale, tra il personale tecnico-amministrativo. Il provvedimento avviene per competenze omogenee, individuando personale di professionalità adeguata.
2. È individuato, con provvedimento rettorale, il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo per la conclusione del procedimento in caso di inerzia, il cui nominativo è pubblicato sul sito web istituzionale. Nell’ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo, si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all’ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello e anzianità di servizio.
3. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, il soggetto interessato può rivolgersi al soggetto così nominato affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento.
4. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione critica, anche potenziale.

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Art. 11 - Compiti del responsabile del procedimento

Art. 11 - Compiti del responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, ricevibilità, fondatezza, i requisiti di legittimazione e i presupposti di fatto e di diritto rilevanti per l’adozione del provvedimento;
b) accerta d’ufficio i fatti e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, acquisisce i pareri e le valutazioni tecniche, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone l’indizione o, avendone la competenza, indìce le conferenze di servizi interne e esterne;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) predispone e trasmette gli atti al soggetto competente per l’adozione del provvedimento.
2. Il responsabile del procedimento amministrativo cura, sovrintende e coordina lo svolgimento dell’istruttoria adeguando la propria condotta ai principi di collaborazione e di ausilio degli utenti interessati; attiva gli strumenti e le modalità di semplificazione più efficaci in relazione alla natura del procedimento e ai soggetti coinvolti, a partire dal ricorso all’autocertificazione.
3. Il responsabile del procedimento non può aggravare il corso del medesimo se non per straordinarie e motivate esigenze di carattere istruttorio.

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Art. 12 - Procedimenti di competenza di più servizi o uffici

Art. 12 - Procedimenti di competenza di più servizi o uffici

1. Quando un procedimento è gestito in sequenza successiva da due o più unità organizzative, il responsabile della fase iniziale è, salvo diversa determinazione del dirigente, responsabile dell’intero procedimento e provvede alle comunicazioni agli interessati.
2. Il responsabile del procedimento, per le fasi non rientranti nella sua diretta competenza, ha il dovere di seguirne l’andamento presso le unità organizzative, dando impulso all’azione amministrativa.
3. Per le fasi del procedimento che non rientrano nella sua diretta disponibilità, il responsabile del procedimento risponde limitatamente ai compiti previsti dal precedente comma.
4. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di diversi interessi coinvolti in un procedimento, il responsabile del procedimento può indire una conferenza di servizi.
5. Le conferenze di servizi possono essere esterne, qualora coinvolgano altri enti o amministrazioni, oppure interne, se indette fra uffici o Aree organizzative omogenee dell’Università.
4. Nell’ipotesi in cui sorgano dubbi in relazione all’assegnazione della responsabilità di procedimenti non preventivamente assegnati, la decisione sull’assegnazione spetta al Dirigente.

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