Capo 5 - Disposizioni finali

Capo 5 - Disposizioni finali admin

Art. 21 - Disposizioni transitorie

Art. 21 - Disposizioni transitorie

1. Le norme del presente regolamento in materia di durata dei procedimenti, si applicano ai procedimenti avviati dopo la sua entrata in vigore.

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Art. 22 - Integrazioni e modifiche di norme

Art. 22 - Integrazioni e modifiche di norme

1. Il Direttore generale è autorizzato ad apportare annualmente le modifiche e le integrazioni relative alla determinazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti individuati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento stesso che si rendessero necessarie a seguito di successivi provvedimenti di riorganizzazione delle unità organizzative e/o di semplificazione delle procedure.

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Art. 23 - Entrata in vigore del regolamento e forme di pubblicità

Art. 23 - Entrata in vigore del regolamento e forme di pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data del decreto rettorale di emanazione e sarà pubblicato all’albo on line dell’Università.

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