Capo 5 - Disposizioni finali
Capo 5 - Disposizioni finali adminArt. 21 - Disposizioni transitorie
Art. 21 - Disposizioni transitorie1. Le norme del presente regolamento in materia di durata dei procedimenti, si applicano ai procedimenti avviati dopo la sua entrata in vigore.
Art. 22 - Integrazioni e modifiche di norme
Art. 22 - Integrazioni e modifiche di norme1. Il Direttore generale è autorizzato ad apportare annualmente le modifiche e le integrazioni relative alla determinazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti individuati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento stesso che si rendessero necessarie a seguito di successivi provvedimenti di riorganizzazione delle unità organizzative e/o di semplificazione delle procedure.
Art. 23 - Entrata in vigore del regolamento e forme di pubblicità
Art. 23 - Entrata in vigore del regolamento e forme di pubblicità1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data del decreto rettorale di emanazione e sarà pubblicato all’albo on line dell’Università.