Art. 22 - Integrazioni e modifiche di norme

Art. 22 - Integrazioni e modifiche di norme

1. Il Direttore generale è autorizzato ad apportare annualmente le modifiche e le integrazioni relative alla determinazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti individuati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento stesso che si rendessero necessarie a seguito di successivi provvedimenti di riorganizzazione delle unità organizzative e/o di semplificazione delle procedure.

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