Art. 5 - Comunicazione relativa alla partecipazione ad associazioni e organizzazioni

Art. 5 - Comunicazione relativa alla partecipazione ad associazioni e organizzazioni

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il lavoratore comunica tempestivamente al responsabile della struttura di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni e organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. La comunicazione, che deve contenere i dati essenziali relativi all’associazione o organizzazione, nonché le ragioni della potenziale interferenza, viene effettuata in forma scritta entro 15 giorni dalla adesione o dalla conoscenza della possibile interferenza che possa verificarsi con le attività della struttura di assegnazione del lavoratore; la potenziale interferenza sussiste laddove le finalità dell’associazione o organizzazione riguardino del tutto o principalmente il settore di competenza della struttura a cui il lavoratore è assegnato. Il presente comma non si applica in caso di adesione a partiti politici o a sindacati.
2. Il lavoratore non costringe altri dipendenti a aderire ad associazioni o ad organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

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