Art. 6 - Comunicazione degli interessi finanziari
Art. 6 - Comunicazione degli interessi finanziari1. Il lavoratore, all'atto dell'assegnazione all’ufficio, comunica per iscritto, entro 15 giorni al responsabile della struttura di riferimento, tutti i rapporti di collaborazione, diretti o indiretti, con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti, che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:
a) se in prima persona o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Per la definizione di soggetti privati si rinvia a quanto indicato all’articolo 4 comma 7.