Art. 7 - Conflitto di interessi e obbligo di astensione

Art. 7 - Conflitto di interessi e obbligo di astensione

1. Il lavoratore si astiene dall’adozione di decisioni o dallo svolgimento di attività, inerenti alle sue mansioni, in situazioni di conflitto, anche potenziale, dell’interesse dell’Università con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura.
2. Il lavoratore si astiene, altresì, dall’adozione di decisioni o dallo svolgimento di attività, inerenti alle sue mansioni, in situazioni di conflitto, anche potenziale, dell’interesse dell’Università con interessi di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero - fermo restando, da parte dei lavoratori, il rispetto delle norme in materia di incompatibilità - di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il lavoratore si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
3. La comunicazione è resa tempestivamente in forma scritta, prima di compiere atti e contiene ogni informazione utile a valutare la rilevanza del conflitto. Detta comunicazione è assunta al protocollo dell’Università; può essere anticipata da un messaggio di posta elettronica.
4. Il Responsabile della struttura di appartenenza, assunte le informazioni necessarie, si pronuncia sulla rilevanza del conflitto d’interessi e, se necessario, decide sull’astensione adottando gli atti conseguenti, dandone comunicazione scritta al lavoratore interessato; detta comunicazione è assunta al protocollo dell’Università.
5. Qualora il conflitto riguardi un dirigente o un altro lavoratore di cui all’art. 2 commi 2 e 3, la decisione è assunta dal responsabile dell’organo, della struttura o dell’ufficio di appartenenza del lavoratore medesimo; qualora il conflitto riguardi il Direttore generale, la decisione è assunta dal Rettore.

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