Art. 10 - Comportamenti nei rapporti privati

Art. 10 - Comportamenti nei rapporti privati

1. Il lavoratore, nei rapporti privati anche con pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, non usa in modo improprio la posizione che ricopre nell’Ateneo. A tal fine il lavoratore non può usare il nome, il marchio e il logo dell’Ateneo se non per attività collegate all’incarico svolto presso lo stesso.
2. Fermo restando il diritto di critica e di attività sindacale e politica, in tutti i rapporti privati il lavoratore non assume comportamenti che possano recare danno all’immagine dell’Università.

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