Art. 3 - Richiesta di indizione della procedura selettiva

Art. 3 - Richiesta di indizione della procedura selettiva

1. Ai fini della indizione delle procedure selettive di cui all’articolo 1, il Dipartimento interessato, previa deliberazione dell’organo collegiale, formula una specifica richiesta indicando:
a) il settore concorsuale (o il gruppo scientifico disciplinare) per il quale si vuole indire la procedura selettiva, nonché un eventuale profilo, da individuare esclusivamente tramite l’indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
b) la tipologia di contratto con cui si intende assumere il ricercatore a tempo determinato, tra quelle previste dall’articolo precedente, specificando il regime a tempo pieno o definito prescelto, nonché, ove consentita, l’eventuale rinnovabilità del contratto stesso;
c) le specifiche funzioni che il ricercatore dovrà svolgere nell’ambito delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti;
d) l’eventuale numero massimo di pubblicazioni, comunque non inferiore a dodici, che ciascun candidato può presentare;
e) l’eventuale conoscenza di una lingua straniera, in relazione al profilo plurilingue dell’Ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera, nonché l’adeguata conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri;
f) la sede di servizio del ricercatore;
g) le eventuali risorse finanziarie esterne che garantiscono la copertura della spesa per il posto messo a concorso, ivi compresi gli oneri a carico dell’ente.

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