Art. 4 - Indizione della procedura selettiva

Art. 4 - Indizione della procedura selettiva

1. La procedura selettiva per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato viene indetta mediante decreto del Rettore.
2. Al bando viene data pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sotto forma di avviso, e sull’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Trieste. Il bando viene, inoltre, pubblicato sui siti del Ministero dell’Università e della Ricerca e dell’Unione Europea.
3. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva non può essere inferiore a quindici e superiore a trenta giorni, a decorrere da quello successivo alla pubblicazione dell’avviso di bando sulla Gazzetta Ufficiale.

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