Art. 3 - Valutazione delle candidature

Art. 3 - Valutazione delle candidature

1. I/Le rappresentanti di cui al comma 1, lettera b) e al comma 3, lettere b) e c) dell’art. 2 sono individuati/e da una commissione di valutazione fra coloro che, a seguito di avviso pubblico rivolto a tutte le componenti dell’Ateneo, abbiano manifestato la propria disponibilità e risultino in possesso di un curriculum che dimostri prioritariamente conoscenze ed esperienza nelle materie trattate nel CUG, e/o, in subordine, motivazione a partecipare ai lavori del CUG.
2. La commissione di cui al comma 1 di questo articolo è composta dal Rettore o da un/una suo/a rappresentante, dal Direttore Generale o da un/una suo/a rappresentante e dal/dalla Consigliere/a provinciale di parità.
3. La Commissione si riserva la possibilità di sottoporre a un colloquio i/le candidati/e.

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