Art. 4 - Durata
Art. 4 - Durata1. I/Le componenti del CUG durano in carica quattro anni e il loro mandato è rinnovabile una sola volta consecutivamente. Per i/le componenti a tempo determinato e per gli/le studenti/studentesse il mandato cessa, comunque, al cessare del rapporto in essere con l’Università.
2. I/Le componenti nominati/e nel corso del quadriennio cessano, comunque, dalla carica allo scadere del mandato del Comitato.