Art. 3 - Procedura di selezione

Art. 3 - Procedura di selezione

1. Le procedure di selezione avvengono tramite emanazione di bandi per la valutazione comparativa dei candidati, distinte per anno di maturazione della progressione biennale, per ruolo e per fascia. La valutazione comparativa dei candidati avviene sulla base delle attività svolte nel triennio precedente alla data in cui si sarebbe maturata la classe. Per quanto riguarda le attività di cui ai commi 2 e 3 del successivo art. 5, il periodo considerato concerne i tre anni accademici precedenti a quello in cui si sarebbe maturata la classe. Per le attività di ricerca il triennio è dato dai tre anni solari interi anteriori all’anno in cui si sarebbe maturata la classe.

2. Nel caso in cui il triennio di valutazione comprenda periodi di congedo o aspettativa, esclusi quelli ottenuti per motivi di studio o ricerca o incarichi esterni, il punteggio complessivo attribuibile al candidato, fermi restando i valori massimi di cui agli articoli seguenti, è rideterminato moltiplicandolo per un coefficiente di normalizzazione (C). Il coefficiente di normalizzazione è dato dalla seguente formula: C=T/(T-n), dove T indica il periodo oggetto di valutazione (36 mesi) e n indica il totale in mesi dei periodi di congedo o aspettativa usufruiti nel triennio.

3. Il bando prevede:
a) l’ammontare dell’assegnazione ministeriale per l’anno di riferimento e la distribuzione per fasce così come decisa dal consiglio di amministrazione;
b) i requisiti per l’ammissibilità della partecipazione, ai sensi del D.l. 21 luglio 2011 n. 314 e del D.M. 26.7.2013 n. 665;
c) le modalità e il termine di presentazione della domanda e della relativa documentazione;
d) i criteri di attribuzione dei punteggi ai fini della formazione della graduatoria, di cui all’art. 5.

4. I professori e i ricercatori che intendono partecipare alla selezione presentano domanda, utilizzando un apposito modello, nella quale dichiarano il possesso dei requisiti necessari e indicano:

- gli elementi oggetto di valutazione di cui al successivo art. 5;
- gli eventi di carriera ritenuti significativi nel periodo che riguardino le attività svolte all’interno dell’Università di Trieste (ad esempio, congedi per motivi di studio, aspettative per incarichi dirigenziali, passaggi di ruolo, opzione per il regime a tempo pieno/definito, mobilità verso altre sedi universitarie, ecc.);
- eventuali assenze superiori al mese, non motivate da esigenze di servizio, relativamente ai calcoli di cui al precedente comma 2 del presente articolo.

5. L’attribuzione del beneficio avviene previa valutazione comparativa dei candidati, da parte di apposita commissione, secondo i criteri di merito accademico e scientifico definiti nel successivo articolo 5, anche tenuto conto degli eventi di carriera e delle assenze di cui al comma precedente.

6. La commissione, nel rispetto dei criteri di merito, stila una graduatoria per ogni ruolo che è approvata con decreto rettorale.

7. Dell’elenco dei candidati destinatari dell’incentivo sarà data notizia mediante pubblicazione all’Albo dell’Ateneo.

8. Lo stato giuridico per l’applicazione dei criteri si intende quello (ruolo e fascia) di appartenenza alla data di maturazione.

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