Art. 1 - Definizioni

Art. 1 - Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:
a) per Regolamento generale sull’autonomia di seguito denominato RAU, il Regolamento recante norme concernenti l’Autonomia didattica degli Atenei di cui al D.M. del 3 novembre 1999, n. 509, così come modificato dal D.M. del 22 ottobre 2004, n. 270;
b) per Corsi di studio, i Corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione, di dottorato di ricerca e di master universitario;
c) per titoli di studio, la Laurea, Laurea magistrale, il Diploma di specializzazione, il Dottorato di ricerca e il Master, rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio;
d) per Decreti ministeriali, i Decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all’articolo 17, comma 95, della legge del 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche, e recanti la definizione delle Classi di appartenenza dei Corsi di studio, dei relativi obiettivi formativi qualificanti, delle attività formative indispensabili per conseguirli e del numero minimo di crediti per attività formativa e per ambito disciplinare;
e) per Classi di appartenenza dei Corsi di studio (o più brevemente Classi di Corsi di studio), l’insieme dei Corsi di studio, comunque denominati, determinate dai Decreti ministeriali;
f) per Ordinamenti didattici dei corsi di studio, l’insieme delle norme che regolano i curricula di un corso di studio;
g) per Regolamenti didattici dei Corsi di studio i Regolamenti di cui all’articolo 11, comma 2, della legge del 19 novembre 1990, n. 341, nonché all’articolo 12 del D.M. del 22 ottobre 2004, n. 270, che specificano gli aspetti organizzativi del corso di studio, come previsto nell’articolo 4;
h) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. del 4 ottobre 2000, e successive modifiche;
i) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai Decreti ministeriali di cui alla lett. d);
j) per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio, come specificato dall’articolo 8;
k) per obiettivi formativi, l’insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale al conseguimento delle quali il Corso di studio è finalizzato, come precisati dai Decreti ministeriali di cui alla lett. d);

l) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all’orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
m) per curriculum, l’insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento didattico del Corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo.

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