Titolo 1 - CORSI DI STUDIO E STRUTTURE DIDATTICHE

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Art. 2 - Titoli e corsi di studio

Art. 2 - Titoli e corsi di studio

1. L’Ateneo rilascia titoli di studio di primo livello o Laurea, di secondo livello o Laurea magistrale, nonché Diplomi di specializzazione, Dottorati di ricerca e Master universitari, conseguiti al termine rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione, di dottorato di ricerca e di master universitario.
2. I titoli di studio rilasciati dall’Ateneo al termine di Corsi di studio appartenenti alla stessa Classe hanno identico valore legale. Essi contengono l’indicazione della Classe di appartenenza e la denominazione del corrispondente Corso di studio. Sono corredati dal Supplemento del diploma di cui all’articolo 28, comma 2.
3. Il conseguimento dei titoli di studio avviene secondo le modalità previste dalle Leggi e dai Decreti ministeriali in vigore e viene disciplinato dall’articolo 25 del presente Regolamento.
4. Tipologia, durata, numero dei crediti necessari e criteri generali per l’organizzazione strutturale dei diversi Corsi di studio sono disciplinati dal RAU e successive modifiche, dal presente Regolamento e dai Regolamenti didattici dei Corsi di studio, autonomamente approvati dall’Ateneo, in conformità con le disposizioni delle Leggi e dei Decreti ministeriali in vigore.
5. La verifica delle conoscenze richieste per l’accesso ai Corsi di studio, l’elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative, le modalità di conseguimento dei crediti nell’ambito dei diversi curricula, nonché le forme di verifica periodica dei crediti acquisiti sono fissate nei Regolamenti didattici dei Corsi di studio stessi.
6. Sulla base di apposite convenzioni, l’Ateneo può rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente con altri Atenei italiani e esteri. Anche in deroga al comma 4 del presente articolo, nel caso di convenzioni con Atenei esteri (o ad essi assimilabili), la durata dei Corsi di studio, se previsto da specifiche disposizioni di legge, può essere variamente determinata.
7. L’Ateneo può attivare, ai sensi delle Leggi in vigore, servizi didattici propedeutici o integrativi finalizzati al completamento della formazione richiesta dai Corsi di studio.

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Art. 3 - Ordinamenti didattici dei corsi di studio di primo e secondo livello

Art. 3 - Ordinamenti didattici dei corsi di studio di primo e secondo livello

1. Gli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio istituiti dall’Ateneo sono redatti in conformità al RAU (articolo 10 e articolo 11, comma 3) e ai Decreti ministeriali, e sono parte integrante del presente regolamento.
2. Negli ordinamenti didattici dei Corsi di studio vengono specificati in particolare gli obiettivi formativi in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema dei descrittori adottato in sede europea, e vengono individuati gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall’ISTAT (articolo 3, comma 7 di entrambi i Decreti ministeriali del 16 marzo 2007).
3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento o il 30 per cento, rispettivamente, dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.

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Art. 4 - Regolamenti didattici dei corsi di studio di primo e secondo livello

Art. 4 - Regolamenti didattici dei corsi di studio di primo e secondo livello

1. Il Regolamento didattico di un Corso di studio viene redatto in conformità all’articolo 12 del RAU ed al relativo ordinamento didattico e ne specifica gli aspetti organizzativi.
Il Regolamento è approvato ai sensi dell’articolo 7 e viene reso disponibile sul sito web del Corso nella versione vigente.
2. Il Regolamento didattico di ciascun Corso di studio disciplina in particolare:
a) l’elenco degli insegnamenti (con indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento), suddivisi per anno di corso, e delle eventuali articolazioni in moduli nonché delle altre attività formative;
b) le modalità di svolgimento delle eventuali attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;
c) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa suddivise per anno di corso;
d) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza e/o le eventuali modalità organizzative di attività sostitutive della frequenza obbligatoria per studenti lavoratori e/o disabili, con eventuale previsione di supporti formativi integrativi a distanza per studenti non frequentanti o non impegnati a tempo pieno;
f) i requisiti di ammissione e le relative modalità di verifica al Corso di studio e le eventuali disposizioni relative ad attività formative propedeutiche e integrative istituite allo scopo di consentire l’assolvimento del debito formativo;
g) la tipologia e le modalità formali che regolano la prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
h) le modalità di verifica della conoscenza della lingua straniera con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua.
3. È possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l’ordinamento didattico del corso di studi dell’anno accademico di immatricolazione.

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Art. 5 - Strutture didattiche

Art. 5 - Strutture didattiche

1. Le strutture didattiche dell’Ateneo sono i Dipartimenti e i Consigli dei Corsi di studio, ove istituiti. I Consigli di Dipartimento designano un coordinatore di Corso di studio quando i Consigli di Corso di studio non siano istituiti.

I Dipartimenti possono proporre l’istituzione e la partecipazione a Scuole interdipartimentali ai sensi dell’articolo 33 Statuto e nel rispetto del Regolamento Generale di Ateneo.
2. Presso ogni Dipartimento è istituita una Commissione paritetica docenti-studenti; le modalità di istituzione, la composizione e le funzioni sono stabilite dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.
3. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio possono prevedere l’istituzione di organi ristretti, senza potere deliberante, ai quali le strutture sovra-ordinate possono demandare lo svolgimento di particolari funzioni.

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Art. 6 - Compiti didattici dei consigli di dipartimento

Art. 6 - Compiti didattici dei consigli di dipartimento

1. I Consigli di Dipartimento assicurano il coordinamento e la coerenza degli obiettivi formativi di tutte le attività didattiche, di tutorato e di orientamento promosse dai Dipartimenti medesimi e dalle Strutture didattiche attivate al loro interno.
2. I Consigli di Dipartimento in particolare:

a) formulano la proposta di attivazione, modifica e soppressione dei Corsi di studio, previo parere della Commissione paritetica docenti-studenti;

b) deliberano in merito a eventuali ipotesi di limitazione del numero massimo di iscrizioni ai Corsi di studio, ove per legge previsto;
c) deliberano l’attivazione degli insegnamenti dei Corsi di studio;

d) assegnano ai docenti i compiti didattici e approvano la programmazione dei loro impegni didattici e organizzativi;
e) deliberano su affidamenti, supplenze e conferimenti di incarichi di insegnamento;

f) approvano il calendario della didattica;
g)organizzano e coordinano i piani di studio e le attività didattiche dei corsi di studio;

h) deliberano in materia di riconoscimento dei curriculum didattici sostenuti dagli studenti presso altre università italiane e straniere, nell’ambito di programmi di mobilità studentesca, nonché il riconoscimento dei titoli conseguiti presso le medesime università;
i) deliberano l’istituzione e la soppressione dei Consigli di Corso di studio e designano un coordinatore del Corso di studio, quando i Consigli non siano istituiti;
j) esercitano le competenze del Consiglio di Corso di studio, quando nel Dipartimento sia attivato un solo Corso di studio;
k)valutano le attività formative del Dipartimento e i connessi servizi in raccordo con la commissione paritetica per la didattica, in coerenza con il monitoraggio e la valutazione della qualità della didattica di Ateneo;
l) propongono l’attivazione e la partecipazione a Corsi di dottorato di ricerca, l’istituzione e la partecipazione a Scuole di dottorato e a Scuole di specializzazione, anche in concorso con altri Dipartimenti dell’Università o di altri Atenei, promuovendo e organizzando le relative attività;
m) formulano la proposta di istituzione di Scuole interdipartimentali e deliberano la partecipazione alle medesime;
n) organizzano i servizi e le attività di orientamento e tutorato, in collaborazione con i competenti servizi centrali di Ateneo.

3.I Consigli di Dipartimento possono delegare le funzioni di cui alle lettere f), h) e n) del comma precedente ai Consigli di Corso di studio, ove istituiti.

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Art. 7 - Procedimento di istituzione, attivazione, disattivazione e soppressione dei corsi di studio di primo e secondo livello e di approvazione del regolamento didattico dei corsi

Art. 7 - Procedimento di istituzione, attivazione, disattivazione e soppressione dei corsi di studio di primo e secondo livello e di approvazione del regolamento didattico dei corsi

1. Le proposte di istituzione, modifica, attivazione, disattivazione e soppressione di un Corso di studio sono deliberate dal Consiglio o dai Consigli di Dipartimento interessati. Le proposte devono essere adeguatamente motivate.
2. La proposta di istituzione dà atto della consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali, nonché del parere del Comitato regionale di coordinamento, e contiene in allegato l’Ordinamento didattico del Corso. Qualora l’Ordinamento didattico di un Corso di studio soddisfi i requisiti di due Classi differenti, possono essere istituiti Corsi di studio come appartenenti ad ambedue le Classi.

3. La proposta di attivazione è formulata nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti e dei termini stabiliti con Decreto ministeriale, nonché in coerenza con il sistema di accreditamento dell’offerta formativa definito dalla normativa vigente e dalle linee di indirizzo ministeriali.

4.La proposta di attivazione comprende il Regolamento didattico del Corso di studio.
Il Regolamento didattico del Corso è adottato dal Consiglio o dai Consigli di Dipartimento interessati, previo parere delle competenti Commissioni paritetiche docenti – studenti, ai sensi dell’articolo 30, comma 2, lettera d), Statuto. Le disposizioni del Regolamento concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati richiedono il parere favorevole delle Commissioni paritetiche. Qualora il parere non sia favorevole, nella deliberazione di adozione del Regolamento il Consiglio o i Consigli dei Dipartimenti interessati motivano in merito; la questione è sottoposta al Senato Accademico in sede di approvazione del Regolamento.
5. Le proposte di istituzione, attivazione, modifica, disattivazione e soppressione di un Corso di studio sono sottoposte al parere delle Scuole interdipartimentali interessate, ove istituite, e del Senato Accademico, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera b) e articolo 12, comma 2, lettera c), Statuto. Le proposte di istituzione e attivazione sono sottoposte altresì al parere del Nucleo di valutazione di Ateneo. In sede di parere, in conformità all’articolo 31 Statuto, il Nucleo di valutazione e il Senato Accademico si esprimono anche, per i corsi dipartimentali, sull’individuazione del Dipartimento unità principale del Corso di studio, dei Dipartimenti associati e dei Dipartimenti che comprendono aree e settori scientifico – disciplinari di pertinenza rilevanti per il Corso di studio, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera b), Statuto; per i Corsi interdipartimentali, sull’individuazione del Dipartimento di gestione.

6.L’istituzione, attivazione, modifica, disattivazione e soppressione di un Corso di studio è approvata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, lettera c), Statuto.
7.Ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera o) e articolo 12, comma 2, lettera n), Statuto, contestualmente all’approvazione dell’attivazione, il Consiglio di Amministrazione esprime parere favorevole sull’allegato Regolamento didattico del Corso. Il Regolamento è definitivamente approvato dal Senato Accademico.
8.Ai sensi dell’articolo 12, comma 2, lettera c), Statuto e in conformità all’articolo 31 Statuto, all’atto dell’attivazione il Consiglio di Amministrazione individua altresì, per i corsi dipartimentali, il Dipartimento unità principale, i Dipartimenti associati e i Dipartimenti che comprendono aree e settori scientifico – disciplinari di pertinenza rilevanti per il Corso di studio, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera b), Statuto; per i corsi interdipartimentali, il Dipartimento di gestione.
9.L’attivazione dei Corsi di studio è subordinata all’inserimento degli stessi nella Banca dati dell’offerta formativa del Ministero.
10.Il Regolamento didattico del Corso di Studio è sottoposto a revisione annuale, di norma prima dell’inizio dell’anno accademico. Le modifiche alle disposizioni relative ai curricula, ai piani di studio, all’elenco e all’articolazione degli insegnamenti e delle altre attività formative, ai rispettivi obiettivi formativi specifici e crediti formativi universitari, alle propedeuticità, agli esami e alle altre prove di verifica del profitto sono approvate dal Consiglio o dai Consigli dei Dipartimenti interessati, previo parere delle Commissioni paritetiche docenti - studenti. Le altre modifiche sono approvate secondo il procedimento di cui ai commi 4 e 7.
11.Possono essere istituiti Corsi di studio interamente in lingua inglese. I Regolamenti didattici di tali Corsi devono prevedere che, per tutta la durata del Corso, siano garantite in lingua inglese la fruizione di tutte le attività didattiche, lo svolgimento delle eventuali prove di verifica e dell’esame finale, la redazione della tesi o dell’elaborato oggetto della prova finale. I Corsi di studio istituiti in lingua italiana possono prevedere l’attivazione di uno o più curricula interamente in lingua inglese.
12.La disattivazione e la soppressione di un Corso di studio hanno effetto a partire dall’anno accademico successivo a quello in cui sono deliberate. L’Ateneo assicura la possibilità per gli studenti regolarmente iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo o di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.

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Art. 8 - Crediti formativi universitari

Art. 8 - Crediti formativi universitari

1. Ad un credito formativo universitario (CFU) corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente, fatte salve diverse disposizioni di legge. Ad un CFU corrisponde un ECTS (European credit transfer system).
2. Gli Ordinamenti didattici dei singoli Corsi di studio determinano la frazione dell’impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale. Tale quota non può comunque essere inferiore al 50% dell’impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
3. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio stabiliscono forme di verifica periodica dei crediti acquisiti al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.
4. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio disciplinano il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente nel caso questi presenti idonea certificazione che attesti l’acquisizione di competenze e abilità professionali, nonché di altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l’Università abbia concorso. Il predetto riconoscimento è consentito nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.
I crediti relativi alla conoscenza di una o più lingue dell’Unione europea e al possesso di abilità informatiche possono essere riconosciuti, in conformità ai Regolamenti didattici dei Corsi di studio e in forme regolamentate dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio, sulla base di certificazioni rilasciate da strutture, interne o esterne all’Ateneo, di riconosciuta competenza.
5. Possono essere riconosciuti i crediti formativi acquisiti dagli studenti nei corsi attivati presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, con modalità stabilite dalla competente struttura didattica.
6. È possibile l'acquisizione di crediti formativi presso altri atenei italiani sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente.

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Art. 9 - Manifesto degli studi

Art. 9 - Manifesto degli studi

L’Ateneo pubblica annualmente il Manifesto degli studi contenente l’indicazione dei Corsi di studio attivati nonché i termini di immatricolazione e di iscrizione e le informazioni utili alla puntuale conoscenza dell’attività didattica dell’Ateneo nelle sue principali articolazioni.

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