Art. 3 - Ordinamenti didattici dei corsi di studio di primo e secondo livello

Art. 3 - Ordinamenti didattici dei corsi di studio di primo e secondo livello

1. Gli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio istituiti dall’Ateneo sono redatti in conformità al RAU (articolo 10 e articolo 11, comma 3) e ai Decreti ministeriali, e sono parte integrante del presente regolamento.
2. Negli ordinamenti didattici dei Corsi di studio vengono specificati in particolare gli obiettivi formativi in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema dei descrittori adottato in sede europea, e vengono individuati gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall’ISTAT (articolo 3, comma 7 di entrambi i Decreti ministeriali del 16 marzo 2007).
3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento o il 30 per cento, rispettivamente, dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.

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