Titolo 2 - TIPOLOGIA E REGOLAMENTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO E DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE
Titolo 2 - TIPOLOGIA E REGOLAMENTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO E DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE adminArt. 10 - Corsi di laurea
Art. 10 - Corsi di laurea1. Il Corso di laurea ha l’obiettivo di assicurare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all’acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
L’acquisizione delle conoscenze professionali è preordinata all’inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all’esercizio delle correlate attività professionali regolamentate nell’osservanza delle disposizioni di legge e dell’Unione europea e di quelle di cui all’articolo 11, comma 4 del RAU.
La durata normale di un Corso di laurea è di tre anni.
2. Per essere ammessi ad un Corso di laurea occorre essere in possesso del titolo di scuola secondaria superiore richiesto dalla normativa in vigore o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo in conformità alla normativa vigente.
3. Le conoscenze richieste per l’accesso ai Corsi di laurea e le relative modalità di verifica sono definite nei singoli Ordinamenti didattici allegati al presente Regolamento e nei Regolamenti didattici dei Corsi stessi.
La verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, può essere svolta in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore o altri Atenei. I Regolamenti didattici dei Corsi di laurea stabiliscono specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso se la verifica non è positiva. Tali obblighi sono assegnati anche a studenti di Corsi di laurea ad accesso programmato ammessi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.
4.I Corsi di laurea afferenti alla medesima Classe o gruppi affini di essi condividono le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della differenziazione dei percorsi formativi prevista dall’articolo 3, comma 4 del RAU, fatto salvo quanto stabilito per i corsi di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 2 agosto 1999, n. 264. Il Consiglio di amministrazione, acquisito il parere dei Dipartimenti coinvolti e del Senato accademico, può definire gruppi di affinità anche tra Corsi di laurea di Classi diverse.
5.Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito almeno 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell’Unione europea, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche.
6.Sulla base di apposite convenzioni, singoli Corsi di laurea possono essere realizzati con il concorso di più Atenei.
Art. 11 - Corsi di laurea magistrale
Art. 11 - Corsi di laurea magistrale1.Il Corso di laurea magistrale ha l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici. La durata normale di un Corso di laurea magistrale è di due anni.
2.Per essere ammessi ad un Corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della Laurea, o del Diploma universitario di durata triennale, o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo, in conformità alla normativa vigente.
Per i Corsi di laurea magistrale, anche non a numero programmato, gli Ordinamenti didattici stabiliscono specifici criteri d’accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l’adeguatezza della personale preparazione, verificate con modalità definite nei Regolamenti didattici dei singoli Corsi. Eventuali integrazioni curricolari, in termini di crediti formativi universitari, devono essere acquisite prima della verifica della preparazione individuale.
3.Per conseguire la Laurea magistrale lo studente deve aver acquisito almeno 120 crediti.
4.Sulla base di apposite convenzioni, singoli Corsi di laurea magistrale possono essere realizzati con il concorso di più Atenei.
Art. 12 - Corsi di laurea magistrale a ciclo unico
Art. 12 - Corsi di laurea magistrale a ciclo unico1. L’Ateneo può istituire e attivare Corsi di laurea magistrale a ciclo unico, regolati da direttive dell’Unione europea o finalizzati all’accesso alle professioni legali. La durata normale di un Corso di laurea magistrale a ciclo unico è di cinque o sei anni.
2. L’ammissione è consentita con il titolo di scuola secondaria superiore o con altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo in conformità alla normativa vigente.
3. Per conseguire la Laurea magistrale in uno dei Corsi di cui al comma 1, lo studente deve aver conseguito almeno 300 crediti per i Corsi di durata quinquennale e almeno 360 crediti per i Corsi di durata sessennale.
4. Sulla base di apposite convenzioni, singoli Corsi di laurea magistrale a ciclo unitario possono essere realizzati con il concorso di più Atenei.
Art. 13 - Corsi di tirocinio formativo attivo (TFA)
Art. 13 - Corsi di tirocinio formativo attivo (TFA)1.L’Ateneo può istituire e attivare Corsi di tirocinio formativo attivo (TFA) per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria di primo e secondo grado, in conformità al DM 249/2010.
2.Gli accessi ai Corsi di tirocinio formativo attivo sono a numero programmato secondo quanto previsto annualmente con decreto ministeriale.
3.I Corsi di tirocinio sono articolati in attività corrispondenti a complessivi 60 crediti. A conclusione del Corso, previo superamento di un esame finale, si consegue il titolo di abilitazione all’insegnamento nella rispettiva classe.
4.Il Corso di tirocinio può essere svolto in collaborazione tra più Dipartimenti o tra più Atenei
Art. 14 - Corsi di specializzazione
Art. 14 - Corsi di specializzazione1. Il Corso di specializzazione ha l’obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell’esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell’ Unione europea.
2. Per essere ammessi ad un Corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della Laurea specialistica/magistrale, o della Laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al Decreto ministeriale 509/99, o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. Altri requisiti specifici di ammissione nonché eventuali crediti formativi aggiuntivi sono stabiliti dai Decreti ministeriali.
3. Sulla base di apposite convenzioni, singoli Corsi di specializzazione possono essere realizzati con il concorso di più Dipartimenti della stessa Università, nonché con il concorso di più Atenei.
Art. 15 - Dottorati di ricerca
Art. 15 - Dottorati di ricerca1. I Corsi di Dottorato di ricerca sono disciplinati da uno specifico Regolamento di Ateneo che, recependo le normative vigenti, ne stabilisce gli obiettivi formativi, il programma degli studi, la durata, l’eventuale articolazione in crediti, le modalità di accesso, lo svolgimento della prova finale e di conseguimento del titolo.
2. Il Regolamento può altresì prevedere l’attivazione di Dottorati in collaborazione con altre Università e con altri soggetti pubblici o privati, stabilendone i requisiti e le modalità.
3. Possono essere attivati Dottorati di ricerca in base ad accordi bilaterali e multilaterali di cooperazione interuniversitaria internazionale.
Art. 16 - Master universitari
Art. 16 - Master universitari1.I Corsi di Master universitari sono Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea magistrale, finalizzati all’acquisizione di particolari competenze anche di carattere intersettoriale, in determinati settori scientifici, tecnici e professionali. Le modalità di istituzione e attivazione sono stabilite da regolamento di Ateneo, in conformità all’articolo 36 Statuto.
2.I Master universitari possono essere di primo e di secondo livello.
Per l’accesso ai Master universitari di primo livello è necessario aver conseguito la Laurea.
Per l’accesso ai Master universitari di secondo livello è necessario aver conseguito la Laurea specialistica/magistrale, o la Laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al Decreto ministeriale 509/99.
3.Per conseguire il Master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la Laurea o la Laurea magistrale.
4.L’Ateneo può istituire, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale o internazionale, Master interuniversitari, sia di primo che di secondo livello. L’Ateneo può altresì istituire Master universitari in collaborazione con Enti esterni, pubblici o privati.
Art. 17 - Corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e formazione ricorrente e permanente
Art. 17 - Corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e formazione ricorrente e permanente1.Ai sensi dell’art. 16 del DPR 162/1982 l’Ateneo può istituire e attivare Corsi di perfezionamento, secondo modalità previste da specifico regolamento. Tali Corsi possono essere istituiti dall’Ateneo anche in collaborazione con Enti esterni, privati o pubblici.
2.Il Corso di perfezionamento ha l'obiettivo di fornire una specifica preparazione in ambiti scientifici e professionali. Si caratterizza per una durata non superiore all'anno, per un eventuale numero di crediti fino ad un massimo di 60.
Per l'ammissione al Corso è previsto il possesso di un titolo di studio di livello universitario.
3.L’Università può promuovere altresì, eventualmente in collaborazione con altri enti ed istituzioni, su proposta delle strutture didattiche interessate, varie tipologie di Corsi, così come esplicitati nell’art. 6 della Legge 341/90, e precisamente
- preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
- preparazione ai concorsi pubblici;
- formazione professionale;
- formazione continua;
- aggiornamento professionale;
- preparazione e aggiornamento culturale degli adulti.
4.La partecipazione alle attività di cui sopra può essere certificata e le eventuali prove sostenute per verificare l’apprendimento conseguito durante i Corsi possono consentire l’acquisizione di crediti didattici, che possono essere riconosciuti dalle strutture didattiche dell’Ateneo, in coerenza con le materie oggetto delle prove.
Art. 18 - Calendario didattico
Art. 18 - Calendario didattico1. Il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e integrative, è stabilito per ogni anno accademico tra il 1° ottobre e il 30 giugno dell’anno successivo.
Attività di orientamento, propedeutiche, integrative, di preparazione e sostegno degli insegnamenti ufficiali, nonché corsi intensivi e attività speciali, e tirocini, possono svolgersi anche in altri periodi, previa approvazione del Consiglio di Dipartimento.
2. Il Consiglio di amministrazione stabilisce annualmente le modalità e i termini di scadenza delle immatricolazioni e delle iscrizioni.
3. Il Consiglio di Dipartimento, entro il 31 luglio di ogni anno, stabilisce il calendario delle lezioni, delle sessioni degli esami di profitto e delle prove finali, per ciascun Corso di laurea e di laurea magistrale.
4. Il Consiglio di Dipartimento definisce inoltre gli orari dei singoli insegnamenti, il numero degli appelli di esame e i periodi in cui gli appelli sono effettuati, secondo quanto stabilito dal Regolamento Carriera Studenti.
5.I Dipartimenti curano la pubblicazione delle date degli appelli con almeno due mesi di anticipo rispetto all'inizio di ogni sessione.
Art. 19 - Tipologia e articolazione degli insegnamenti
Art. 19 - Tipologia e articolazione degli insegnamenti1.Il Regolamento didattico del Corso di studio può prevedere l’articolazione degli insegnamenti in moduli didattici di diversa durata, con attribuzione di diverso peso nell’assegnazione dei crediti formativi universitari corrispondenti e nel rispetto della normativa vigente in merito al numero minimo di crediti attribuibili ad un modulo.
2.Per i corsi di insegnamento articolati in più moduli la prova di verifica finale accerta il profitto acquisito nell’insieme dei moduli.
3.I Regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio possono prevedere prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati, stabilendo le modalità per la valutazione del profitto dello studente.
Per ciascun Corso di laurea non possono comunque essere previsti più di venti esami o valutazioni finali di profitto, e per ciascun Corso di laurea magistrale non più di dodici esami. Per ciascun Corso di laurea magistrale a ciclo unico quinquennale e sessennale, regolati da normative dell’Unione Europea, non possono comunque essere previsti rispettivamente più di trenta e trentasei esami o valutazioni finali del profitto.
4.Oltre ai corsi di insegnamenti ufficiali, di varia durata, che terminano con il superamento delle relative prove di esame, i Regolamenti didattici possono prevedere l’attivazione di: corsi di sostegno, seminari, esercitazioni in laboratorio e/o in biblioteca, esercitazioni di pratica testuale, esercitazioni di pratica informatica ed altre tipologie di insegnamento ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso.
I Regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio, per ciascuna di tali tipologie di insegnamento stabiliscono l’eventuale afferenza ad un settore scientifico-disciplinare, l’assegnazione di crediti formativi universitari, la verifica del profitto e le sue modalità.
5.I Regolamenti didattici dei Corsi di studio prevedono inoltre l’assegnazione di crediti a stage e tirocini ai sensi della normativa vigente, da attribuire attraverso forme specifiche di verifica.
6.I corsi di insegnamento di qualsiasi tipologia e durata potranno essere monodisciplinari o integrati, ed essere affidati, in questo secondo caso, alla collaborazione di più docenti.
7.I Regolamenti didattici possono prevedere anche forme di insegnamento a distanza, specificando le modalità di frequenza, ove prevista, e di verifica ad esse connesse.
8.I Consigli di Dipartimento possono mutuare insegnamenti di un diverso curriculum o di un diverso Corso di studio, anche da Corsi di studio di altro Dipartimento, previo assenso del Dipartimento interessato e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 31 Statuto. La mutuazione da un Corso di studio di altro Ateneo è oggetto di apposita convenzione.
9.Il Consiglio di Dipartimento può deliberare lo sdoppiamento dei corsi di insegnamento in relazione alla tipologia dei corsi, al numero degli studenti e all’adeguatezza delle strutture logistiche utilizzate. Il Consiglio di Dipartimento attiva gli insegnamenti sdoppiati, fissa le modalità di suddivisione degli studenti e verifica annualmente la permanenza dei presupposti che hanno portato allo sdoppiamento.
Art. 20 - Esami e verifiche del profitto
Art. 20 - Esami e verifiche del profitto1.I Regolamenti didattici dei Corsi di studio stabiliscono il tipo di prove di verifica che determinano per gli studenti il superamento del Corso e l’acquisizione dei crediti assegnati.
Tali prove potranno consistere in esami o nel superamento di altre prove di verifica.
2.La valutazione degli esami viene espressa con una votazione in trentesimi, con eventuale lode. L’esame si intende superato con una votazione minima di diciotto trentesimi. Altre prove di verifica possono prevedere valutazioni diverse dal voto numerico.
3.La valutazione del profitto effettuata in sede di esame può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica o colloqui sostenuti durante lo svolgimento del corso di insegnamento corrispondente.
4.I criteri per la valutazione dei tirocini e delle altre prove di verifica del profitto diverse dagli esami, previsti dagli ordinamenti didattici, sono stabiliti dal Consiglio di Dipartimento.
5.Tutte le prove orali di esame e di verifica del profitto sono pubbliche. Il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione entro e non oltre la successiva sessione d’esame. Dopo tale data gli elaborati non saranno più disponibili.
6.Fatti salvi i casi di iterazione eventualmente consentiti dai Regolamenti didattici, non è consentita la ripetizione di un esame di profitto già sostenuto con esito positivo, anche nell’ambito di programmi di mobilità internazionale.
7.Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Direttore di Dipartimento e sono composte da almeno due membri: il titolare/responsabile didattico del corso di insegnamento o uno dei titolari/responsabili didattici nel caso di insegnamenti articolati in più moduli, con funzioni di Presidente di Commissione, e un altro docente del medesimo o di disciplina affine, o un cultore della materia nominato dal Dipartimento. In caso di assenza del titolare dell’insegnamento le funzioni di Presidente possono essere affidate dal Direttore di Dipartimento ad altro docente. La ripartizione del lavoro della Commissione d'esame in sottocommissioni, formate da almeno due membri, si svolge per iniziativa del Presidente della Commissione e sotto la sua responsabilità.
8.La verbalizzazione degli esami e delle altre forme di verifica del profitto è effettuata tramite strumenti di verbalizzazione telematica o, nei casi di oggettiva necessità, tramite registri cartacei, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia. I predetti verbali devono essere sottoscritti dal Presidente della Commissione, che attesta il regolare svolgimento ed esito dell’esame.
9.Gli appelli d’esame e di altre verifiche del profitto non possono avere inizio prima della data fissata. Eventuali deroghe sono possibili solo in caso di posticipazione dell’appello d’esame e devono essere autorizzate dal Direttore di Dipartimento.
10.In ciascuna sessione lo studente regolarmente iscritto può sostenere senza alcuna limitazione tutti gli esami, nel rispetto delle propedeuticità e delle eventuali attestazioni di frequenza previste dal Regolamento didattico del Corso di studio.
11.Sono nulli gli esami sostenuti che non rispettino il piano degli studi previsto per i rispettivi anni di corso.
Art. 21 - Compiti didattici e valutazione delle attività didattiche
Art. 21 - Compiti didattici e valutazione delle attività didattiche1.Prima dell’inizio di ciascun anno accademico e comunque entro i termini stabiliti dal Consiglio di amministrazione, il Consiglio di Dipartimento, sentiti i Consigli di Corso di studio interessati ove istituiti, nonché i Consigli dei Dipartimenti associati al corso e dei Dipartimenti che comprendono aree e settori scientifico – disciplinari di pertinenza rilevanti per il corso di studio, ai sensi dell’articolo 31 Statuto, esercita i compiti relativi alla programmazione e al coordinamento delle attività formative di cui all’articolo 6, con l’obiettivo di ottenere un’utilizzazione ottimale delle risorse umane disponibili.
2.I compiti didattici dei professori di ruolo, dei ricercatori di ruolo e dei ricercatori a tempo determinato sono, nel rispetto della normativa nazionale sullo stato giuridico, i seguenti:
a) svolgere il numero di ore di didattica, compresa la didattica integrativa, previste dalla vigente normativa e assegnate dal Dipartimento di appartenenza;
b) presiedere la Commissione giudicatrice degli esami di profitto degli insegnamenti di cui si è titolare/responsabile didattico e partecipare alle Commissioni giudicatrici di altri esami di profitto;
c) essere relatore o correlatore, ove previsto, di tesi o altra prova finale e partecipare alle relative Commissioni giudicatrici;
d) assicurare la propria presenza in sede universitaria secondo la periodicità e le modalità stabilite dal Consiglio di Dipartimento, in relazione alle esigenze dei Corsi di studio;
e) svolgere attività tutoriale, d’orientamento ed attività didattiche integrative secondo modalità e tempi stabiliti dal Consiglio di Dipartimento;
f) attenersi alle prescrizioni in materia di verbalizzazione degli esami di profitto e dei registri.
3.Il Consiglio di Dipartimento verifica l’assolvimento dei compiti didattici di cui al comma 2.
4.Alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Dipartimento ai sensi dei commi precedenti deve essere data adeguata pubblicità.
5.L’Università adotta un sistema di valutazione interna delle attività didattiche.
Le Commissioni paritetiche docenti-studenti monitorano l’offerta formativa e la qualità della didattica e individuano indicatori per la valutazione dei risultati della didattica e dei servizi agli studenti.
Le funzioni di valutazione sono svolte dal Nucleo di valutazione secondo l’articolo 18 Statuto e la normativa vigente, avvalendosi anche degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti.
Il Consiglio di Corso di studio verifica la qualità della didattica, anche in base agli indicatori della commissione paritetica.
Il Consiglio di Dipartimento valuta le attività formative del Dipartimento e i connessi servizi in raccordo con la commissione paritetica per la didattica, in coerenza con il monitoraggio e la valutazione della qualità della didattica di Ateneo.
Il Consiglio di Amministrazione delibera, per quanto di competenza, in materia di valutazione dell'attività didattica, acquisito il parere del Senato Accademico e in coerenza con le determinazioni del Nucleo di valutazione di Ateneo.
Art. 22 - Servizi didattici integrativi dell’ateneo
Art. 22 - Servizi didattici integrativi dell’ateneo1. L’Ateneo, anche in collaborazione con Enti esterni, organizza, nel rispetto della sostenibilità economica dell’iniziativa, i seguenti servizi didattici integrativi:
a) attività di orientamento volte all’inserimento nel mondo del lavoro per laureati;
b) attività didattiche e formative propedeutiche, intensive, di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l’assolvimento del debito formativo e a consentire l’accesso al primo anno di corso;
c) attività formative integrative che rientrano in progetti di miglioramento qualitativo della didattica, con particolare riferimento all’innovazione metodologica e tecnologica;
d) attività di incremento e integrazione dell’offerta formativa prevista dagli ordinamenti didattici (seminari, esercitazioni, corsi di formazione, consulenze su temi relativi all’orientamento inteso come attività formativa, ecc.).
2.L’Ateneo organizza le attività integrative, sulla base di uno specifico piano, prevedendo la partecipazione di studenti, docenti ed esperti esterni all’Università.
3.Per queste attività l’Università può stipulare convenzioni ed intese con i soggetti interessati allo svolgimento delle attività stesse.
4.Le attività didattiche di cui ai commi precedenti possono essere valutate nel computo dell’impegno didattico minimo o far parte delle attività didattiche rilevanti ai fini delle forme di premialità e incentivazione dei docenti eventualmente previste dalla normativa vigente.
Art. 23 - Orientamento in entrata, in itinere e in uscita
Art. 23 - Orientamento in entrata, in itinere e in uscita1.L’orientamento costituisce obiettivo primario dell’Ateneo ed è svolto da specifici servizi dell’Amministrazione centrale e dai singoli Dipartimenti.
2.Ogni Dipartimento individua uno o più responsabili per l’orientamento.
3.L’orientamento in entrata mira a presentare l’offerta formativa dell’Ateneo per consentire ai soggetti interessati di scegliere in modo consapevole il loro percorso di studi, mediante l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni di orientamento, le attività di informazione e i costanti rapporti con il sistema scolastico regionale, extra-regionale e transfrontaliero.
4.L'orientamento in itinere mira a contenere il fenomeno della dispersione e dell’abbandono, del ritardo e del divario tra la durata normale e la durata reale del percorso di studio, eliminando, o comunque riducendo, gli ostacoli che impediscono una proficua frequenza.
5.L’orientamento in uscita mira a sviluppare iniziative e attività progettuali che consentono di sostenere i giovani nella fase di transizione tra istruzione e impiego, anche con percorsi assistiti di accompagnamento al lavoro e in un regime particolare di autorizzazione all’intermediazione nel mercato del lavoro.
Art. 24 - Promozione e pubblicità dell’offerta didattica
Art. 24 - Promozione e pubblicità dell’offerta didattica1.L’offerta didattica dell’Ateneo è pubblica. L’Ateneo predispone periodicamente le forme e gli strumenti per promuovere e diffondere la conoscenza dell’offerta didattica, dei procedimenti organizzativi e delle decisioni assunte in merito, degli orari di lezione, dei calendari di esame, degli orari di ricevimento dei docenti.
2.Per ogni attività didattica offerta dall’Ateneo viene resa pubblica la struttura o la persona che ne assume la responsabilità organizzativa.
Art. 25 - Prove finali e conseguimento dei titoli di studio
Art. 25 - Prove finali e conseguimento dei titoli di studio1.Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale. L’Ordinamento didattico di ciascun Corso di studio e il relativo Regolamento didattico disciplinano:
a) le modalità della prova, eventualmente comprensiva di una discussione dinanzi ad un'apposita commissione in sede pubblica;
b) le modalità della valutazione conclusiva, che deve tenere conto dell’intera carriera dello studente all’interno del Corso di studio, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari, delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale, nonché di ogni altro elemento rilevante.
2.Per sostenere la prova finale lo studente deve avere acquisito i crediti universitari relativi a tutte le attività formative previste e non deve presentare pendenze nei confronti delle biblioteche dell’Università.
3.Per il conseguimento della Laurea magistrale e del Diploma di Specializzazione è prevista l’elaborazione di una tesi scritta, redatta in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.
4.E’ consentita la redazione di tesi in lingua straniera, nelle modalità previste dai Regolamenti didattici dei Corsi di studio. La tesi in lingua straniera deve essere accompagnata da una breve presentazione, redatta in lingua italiana.
5.Le Commissioni giudicatrici della prova finale sono nominate dal Direttore di Dipartimento e sono composte da almeno tre membri per i titoli di Laurea e per i Master, e da almeno cinque membri per i titoli di Laurea magistrale e per i diplomi di Specializzazione. Sono fatte salve le disposizioni relative ai corsi di laurea delle professioni sanitarie.
7.Nei Corsi di studio interdipartimentali la Commissione giudicatrice della prova finale è nominata conformemente a quanto previsto dal comma 5, di comune accordo tra i Direttori dei Dipartimenti interessati.
8.Hanno titolo a partecipare alle Commissioni giudicatrici i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori di Ateneo e degli Atenei convenzionati, nonché docenti di altri Atenei e personale non strutturato titolare di incarichi di insegnamento, limitatamente alle prove finali relative all’anno accademico per il quale l’incarico è stato conferito. Il Direttore del Dipartimento può nominare come membri aggiuntivi, senza diritto di voto, esperti di elevata qualificazione. In ogni caso la maggioranza dei membri della Commissione giudicatrice deve essere composta da professori di prima e seconda fascia e ricercatori.
9.Le Commissioni giudicatrici per la prova finale esprimono la loro votazione in centodecimi per i Corsi di laurea e di laurea magistrale, in cinquantesimi per le Scuole di specializzazione. La votazione finale viene deliberata dalla Commissione a maggioranza, con eventuale lode.
10.Il calendario delle prove finali prevede almeno tre sessioni, con appelli equamente distribuiti nell’anno accademico, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente.
11.Le modalità per il rilascio dei titoli congiunti e dei doppi titoli di cui all’articolo 2, comma 6, sono regolate dalle convenzioni che lo determinano.
12.Nei diplomi originali attestanti il conseguimento del titolo sono riportate le firme, anche in forma elettronica, del Rettore e del Direttore generale.
13.A coloro che hanno conseguito la Laurea, la Laurea magistrale o specialistica e il Dottorato di ricerca, competono rispettivamente le qualifiche accademiche di dottore, dottore magistrale e dottore di ricerca.
La qualifica di dottore compete anche ai diplomati delle scuole dirette a fini speciali istituite ai sensi del D.P.R. 162/82, al termine di un Corso di durata triennale, e ai diplomati ai Corsi istituiti ai sensi della L. 341/90, purché della medesima durata.
La qualifica di dottore magistrale compete altresì a coloro i quali hanno conseguito la Laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/99.
14.Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo per i Corsi di laurea e di laurea magistrale si rimanda al Regolamento carriera studente, per i Master e i Dottorati agli specifici Regolamenti.