Art. 12 - Corsi di laurea magistrale a ciclo unico

Art. 12 - Corsi di laurea magistrale a ciclo unico

1. L’Ateneo può istituire e attivare Corsi di laurea magistrale a ciclo unico, regolati da direttive dell’Unione europea o finalizzati all’accesso alle professioni legali. La durata normale di un Corso di laurea magistrale a ciclo unico è di cinque o sei anni.
2. L’ammissione è consentita con il titolo di scuola secondaria superiore o con altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo in conformità alla normativa vigente.
3. Per conseguire la Laurea magistrale in uno dei Corsi di cui al comma 1, lo studente deve aver conseguito almeno 300 crediti per i Corsi di durata quinquennale e almeno 360 crediti per i Corsi di durata sessennale.

4. Sulla base di apposite convenzioni, singoli Corsi di laurea magistrale a ciclo unitario possono essere realizzati con il concorso di più Atenei.

admin