Art. 14 - Corsi di specializzazione

Art. 14 - Corsi di specializzazione

1. Il Corso di specializzazione ha l’obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell’esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell’ Unione europea.

2. Per essere ammessi ad un Corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della Laurea specialistica/magistrale, o della Laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al Decreto ministeriale 509/99, o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. Altri requisiti specifici di ammissione nonché eventuali crediti formativi aggiuntivi sono stabiliti dai Decreti ministeriali.
3. Sulla base di apposite convenzioni, singoli Corsi di specializzazione possono essere realizzati con il concorso di più Dipartimenti della stessa Università, nonché con il concorso di più Atenei.

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