Art. 20 - Esami e verifiche del profitto

Art. 20 - Esami e verifiche del profitto

1.I Regolamenti didattici dei Corsi di studio stabiliscono il tipo di prove di verifica che determinano per gli studenti il superamento del Corso e l’acquisizione dei crediti assegnati.

Tali prove potranno consistere in esami o nel superamento di altre prove di verifica.

2.La valutazione degli esami viene espressa con una votazione in trentesimi, con eventuale lode. L’esame si intende superato con una votazione minima di diciotto trentesimi. Altre prove di verifica possono prevedere valutazioni diverse dal voto numerico.
3.La valutazione del profitto effettuata in sede di esame può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica o colloqui sostenuti durante lo svolgimento del corso di insegnamento corrispondente.
4.I criteri per la valutazione dei tirocini e delle altre prove di verifica del profitto diverse dagli esami, previsti dagli ordinamenti didattici, sono stabiliti dal Consiglio di Dipartimento.
5.Tutte le prove orali di esame e di verifica del profitto sono pubbliche. Il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione entro e non oltre la successiva sessione d’esame. Dopo tale data gli elaborati non saranno più disponibili.
6.Fatti salvi i casi di iterazione eventualmente consentiti dai Regolamenti didattici, non è consentita la ripetizione di un esame di profitto già sostenuto con esito positivo, anche nell’ambito di programmi di mobilità internazionale.
7.Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Direttore di Dipartimento e sono composte da almeno due membri: il titolare/responsabile didattico del corso di insegnamento o uno dei titolari/responsabili didattici nel caso di insegnamenti articolati in più moduli, con funzioni di Presidente di Commissione, e un altro docente del medesimo o di disciplina affine, o un cultore della materia nominato dal Dipartimento. In caso di assenza del titolare dell’insegnamento le funzioni di Presidente possono essere affidate dal Direttore di Dipartimento ad altro docente. La ripartizione del lavoro della Commissione d'esame in sottocommissioni, formate da almeno due membri, si svolge per iniziativa del Presidente della Commissione e sotto la sua responsabilità.
8.La verbalizzazione degli esami e delle altre forme di verifica del profitto è effettuata tramite strumenti di verbalizzazione telematica o, nei casi di oggettiva necessità, tramite registri cartacei, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia. I predetti verbali devono essere sottoscritti dal Presidente della Commissione, che attesta il regolare svolgimento ed esito dell’esame.
9.Gli appelli d’esame e di altre verifiche del profitto non possono avere inizio prima della data fissata. Eventuali deroghe sono possibili solo in caso di posticipazione dell’appello d’esame e devono essere autorizzate dal Direttore di Dipartimento.
10.In ciascuna sessione lo studente regolarmente iscritto può sostenere senza alcuna limitazione tutti gli esami, nel rispetto delle propedeuticità e delle eventuali attestazioni di frequenza previste dal Regolamento didattico del Corso di studio.
11.Sono nulli gli esami sostenuti che non rispettino il piano degli studi previsto per i rispettivi anni di corso.

admin