Art. 21 - Compiti didattici e valutazione delle attività didattiche

Art. 21 - Compiti didattici e valutazione delle attività didattiche

1.Prima dell’inizio di ciascun anno accademico e comunque entro i termini stabiliti dal Consiglio di amministrazione, il Consiglio di Dipartimento, sentiti i Consigli di Corso di studio interessati ove istituiti, nonché i Consigli dei Dipartimenti associati al corso e dei Dipartimenti che comprendono aree e settori scientifico – disciplinari di pertinenza rilevanti per il corso di studio, ai sensi dell’articolo 31 Statuto, esercita i compiti relativi alla programmazione e al coordinamento delle attività formative di cui all’articolo 6, con l’obiettivo di ottenere un’utilizzazione ottimale delle risorse umane disponibili.

2.I compiti didattici dei professori di ruolo, dei ricercatori di ruolo e dei ricercatori a tempo determinato sono, nel rispetto della normativa nazionale sullo stato giuridico, i seguenti:

a) svolgere il numero di ore di didattica, compresa la didattica integrativa, previste dalla vigente normativa e assegnate dal Dipartimento di appartenenza;
b) presiedere la Commissione giudicatrice degli esami di profitto degli insegnamenti di cui si è titolare/responsabile didattico e partecipare alle Commissioni giudicatrici di altri esami di profitto;
c) essere relatore o correlatore, ove previsto, di tesi o altra prova finale e partecipare alle relative Commissioni giudicatrici;
d) assicurare la propria presenza in sede universitaria secondo la periodicità e le modalità stabilite dal Consiglio di Dipartimento, in relazione alle esigenze dei Corsi di studio;
e) svolgere attività tutoriale, d’orientamento ed attività didattiche integrative secondo modalità e tempi stabiliti dal Consiglio di Dipartimento;
f) attenersi alle prescrizioni in materia di verbalizzazione degli esami di profitto e dei registri.
3.Il Consiglio di Dipartimento verifica l’assolvimento dei compiti didattici di cui al comma 2.
4.Alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Dipartimento ai sensi dei commi precedenti deve essere data adeguata pubblicità.
5.L’Università adotta un sistema di valutazione interna delle attività didattiche.
Le Commissioni paritetiche docenti-studenti monitorano l’offerta formativa e la qualità della didattica e individuano indicatori per la valutazione dei risultati della didattica e dei servizi agli studenti.
Le funzioni di valutazione sono svolte dal Nucleo di valutazione secondo l’articolo 18 Statuto e la normativa vigente, avvalendosi anche degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti.
Il Consiglio di Corso di studio verifica la qualità della didattica, anche in base agli indicatori della commissione paritetica.
Il Consiglio di Dipartimento valuta le attività formative del Dipartimento e i connessi servizi in raccordo con la commissione paritetica per la didattica, in coerenza con il monitoraggio e la valutazione della qualità della didattica di Ateneo.
Il Consiglio di Amministrazione delibera, per quanto di competenza, in materia di valutazione dell'attività didattica, acquisito il parere del Senato Accademico e in coerenza con le determinazioni del Nucleo di valutazione di Ateneo.

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