Art. 24 - Promozione e pubblicità dell’offerta didattica
Art. 24 - Promozione e pubblicità dell’offerta didattica1.L’offerta didattica dell’Ateneo è pubblica. L’Ateneo predispone periodicamente le forme e gli strumenti per promuovere e diffondere la conoscenza dell’offerta didattica, dei procedimenti organizzativi e delle decisioni assunte in merito, degli orari di lezione, dei calendari di esame, degli orari di ricevimento dei docenti.
2.Per ogni attività didattica offerta dall’Ateneo viene resa pubblica la struttura o la persona che ne assume la responsabilità organizzativa.