Art. 28 - Certificazioni
Art. 28 - Certificazioni1.L’Ateneo rilascia, in conformità alla legislazione vigente, le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti ed altri documenti relativi alla carriera scolastica degli studenti, fatto salvo il diritto alla tutela dei dati personali come previsto dalle leggi vigenti sulla certificazione e la trasparenza amministrativa.
2.Ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del RAU, l’Ateneo rilascia, come supplemento al diploma (diploma supplement) di ogni titolo di studio conseguito, un certificato che riporti, secondo modelli conformi a quelli adottati dall’Unione Europea, le principali indicazioni relative al curriculum seguito dallo studente per conseguire il titolo.