Art. 29 - Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all’estero

Art. 29 - Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all’estero

1. L'Ateneo favorisce gli scambi di studenti con Università straniere secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche ed organizzative.
2.La mobilità studentesca e il riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero vengono disciplinati da apposito regolamento.

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