Art. 30 - Tutela dei diritti degli studenti
Art. 30 - Tutela dei diritti degli studenti1.Il Rettore è responsabile del rispetto dei diritti degli studenti nello svolgimento delle carriere di studio, coadiuvato dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione.
2.Per la tutela dei propri diritti gli studenti possono rivolgersi al Garante di Ateneo, con le modalità previste dallo Statuto.
3.Sulle istanze concernenti la carriera di studio degli studenti provvede il Consiglio di Dipartimento e/o i Consigli del Corso di studio di appartenenza.
4.Sono immediatamente esecutive tutte le delibere riguardanti le convalide di atti di carriera compiute presso istituzioni accademiche italiane o straniere riguardanti passaggi, trasferimenti, abbreviazioni di carriera.
5.Le delibere vengono comunicate dalla Segreteria studenti agli interessati, che potranno ricorrere al Rettore entro trenta giorni dal ricevimento.