ART. 4 - Composizione, nomina, decadenza dei componenti dell’OPBA.

ART. 4 - Composizione, nomina, decadenza dei componenti dell’OPBA.

1.   L’OPBA è istituzionalmente composto dalle figure previste dall’art. 25 del D.Lgs. n. 26/2014:

a)    il /i responsabile/i del benessere e della cura degli animali;

b)    il medico veterinario;

c)    il responsabile scientifico dello stabulario, in qualità di rappresentante degli utilizzatori.

Il responsabile scientifico svolge anche le funzioni di Coordinatore dell’OPBA.

2.   I componenti sono designati dal Senato accademico e nominati con decreto rettorale; durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

3.   Al fine di assicurare maggiore rilevanza tecnico-scientifica all’operato dell’OPBA, l’Organismo può essere integrato da altri componenti, anche esterni, che abbiano le necessarie competenze, ad esempio di tipo giuridico, farmacologico e statistico designati dal Senato accademico e nominati con decreto rettorale, su proposta del Coordinatore e dei Direttori dei Dipartimenti di Scienze della vita, Scienze chimiche e farmaceutiche e Scienze mediche, chirurgiche e della salute.

4.   I casi di decadenza, dimissioni e sostituzioni dei componenti dell’OPBA sono disciplinati dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.

5.   L’OPBA può richiedere il parere di esperti esterni, allo scopo di approfondire specifiche questioni e/o valutare specifici aspetti dei progetti di ricerca.

6.   L’OPBA può nominare specifici Gruppi di studio e di lavoro, con il compito di svolgere i lavori preparatori dell’attività consultiva, propositiva, formativa e, nel caso,di ricerca dell’Organismo medesimo.

7.   Tutti i componenti dell’OPBA sono tenuti alla riservatezza sugli atti connessi alla loro attività.

8.   I componenti devono notificare eventuali conflitti di interesse con le mansioni dell’OPBA derivanti dallo svolgimento di attività quali, ad es., coinvolgimento nella progettazione, nella conduzione o nella direzione della sperimentazione, rapporti di dipendenza con lo sperimentatore, rapporti di consulenza con le aziende interessate o cointeressate. I componenti dell'OPBA che siano a qualunque titolo coinvolti in conflitti di interesse, non possono partecipare alle votazioni inerenti i relativi progetti di ricerca sottoposti all’OPBA.

9.   Le funzioni sono gratuite.

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