ART. 5 - Convocazione e funzionamento

ART. 5 - Convocazione e funzionamento

1.      La convocazione dei componenti in seduta plenaria avviene per posta elettronica, almeno una settimana prima della riunione ed è accompagnata dall'ordine del giorno e dalla relativa documentazione. L’OPBA è altresì convocato ogni volta che lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti, o per iniziativa del Coordinatore

2.      La riunione è valida qualora sia presente la maggioranza dei componenti.

3.      Laddove possibile, l’attività istruttoria dell’OPBA verrà svolta e/o coordinata tramite posta elettronica.

4.      L’OPBA stabilisce nella prima riunione dell’anno, entro il mese di gennaio, oppure quando se ne presenti la necessità, un programma delle attività di cui al comma b) e c) dell’art. 26 del D.Lgs.  26/2014; nella stessa riunione valuta i risultati raggiunti, sulla base di quelli stabiliti per l’anno precedente.

5.      Per quanto attiene all’analisi dei progetti di ricerca, commi d) ed e) dell’art. 26 del D.Lgs. 26/2014, essa verrà eseguita per via informatica sul progetto inviato per posta elettronica al Coordinatore, che lo distribuirà agli altri componenti dell’OPBA per la necessaria revisione. Una volta raccolte tutte le revisioni, il progetto sarà inviato al responsabile dello stesso per le eventuali integrazioni richieste. Il progetto, eventualmente integrato dal responsabile, sarà discusso nella prima seduta plenaria dell’OPBA.

6.      La versione definitiva del progetto sarà infine inviata per PEC al Ministero della Salute per l’istanza di autorizzazione per tramite della segreteria del Dipartimento gestore dello Stabulario, che ne curerà la protocollazione.

7.      I progetti, per poter essere svolti nelle strutture dell’Ateneo, dovranno ricevere un motivato parere favorevole da parte dell’OPBA e, ove richiesto, dal Ministero della Salute, a garanzia della fattibilità di tutte le procedure incluse nel progetto.

8.      Di quanto sopra si redigerà un verbale, in ottemperanza alla normativa.

9.      Per quanto attiene ai commi a), f) e g)  dell’art. 26 D.Lgs. 26/2014, le relative attività sono incluse nelle mansioni che i componenti dell’OPBA sono chiamati ad espletare, sulla base dell’inquadramento del personale dell’Ateneo e del profilo professionale relativo. Le procedure elaborate dall’OPBA in merito a tali aspetti hanno carattere vincolante nei confronti dei destinatari, a qualsiasi titolo essi si trovino ad operare.

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