ART. 6 - Coordinamento

ART. 6 - Coordinamento

1.   Il Coordinatore promuove e coordina le attività assicurando il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, sottoscrive i verbali, rappresenta l’OPBA presso l’Università e gli organismi esterni.

2.   La redazione dei verbali è effettuata dal Segretario, nominato fra i componenti dell’OPBA. I verbali devono essere sottoscritti sia dal Coordinatore che dal Segretario.

3.   Il Segretario ha, inoltre, il compito di curare la registrazione degli atti e della documentazione presso il Dipartimento gestore dello Stabulario, verificando in particolare l’invio dei progetti al Ministero della Salute.

8861