ART. 8 - Risorse per il funzionamento dell’OPBA
ART. 8 - Risorse per il funzionamento dell’OPBA1. L'Amministrazione Centrale dell'Ateneo provvede a garantire all'OPBA quanto necessario per il suo funzionamento.
2. Per il funzionamento delle iniziative che L’OPBA promuove o organizza, il Consiglio di amministrazione può assegnare, compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell’Ateneo, un apposito fondo, da definirsi annualmente.