ART. 8 - Risorse per il funzionamento dell’OPBA

ART. 8 - Risorse per il funzionamento dell’OPBA

1.   L'Amministrazione Centrale dell'Ateneo provvede a garantire all'OPBA quanto necessario per il suo funzionamento.

2.   Per il funzionamento delle iniziative che L’OPBA promuove o organizza, il Consiglio di amministrazione può assegnare, compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell’Ateneo, un apposito fondo, da definirsi annualmente.

8861