Articolo 6 – Modello organizzativo generale

Articolo 6 – Modello organizzativo generale

1.I servizi amministrativi e tecnici dell’Ateneo possono essere gestiti come segue, nel rispetto degli standard e delle regole generali che l’Amministrazione Centrale, in base agli indirizzi degli organi di Ateneo, ha facoltà di individuare:

a. esclusivamente dalle strutture dell’Amministrazione Centrale;

b. esclusivamente dalle strutture dei Dipartimenti;

c. con modelli organizzativi di erogazione integrati in cui la gestione è ripartita tra le strutture dell’Amministrazione Centrale e le strutture dei Dipartimenti nel rispetto di standard, regole generali e di processo individuate dall’Amministrazione Centrale, in base agli indirizzi degli organi di Ateneo.

2.Le strutture di servizio si articolano in:

a. strutture permanenti, che assicurano l’esercizio di funzioni e attività di carattere istituzionale e/o continuativo;

b. strutture temporanee, connesse alla realizzazione di programmi o progetti, di particolare rilevanza strategica, ovvero allo svolgimento di funzioni rilevanti di integrazione tra più strutture o di funzioni di supporto professionale o specialistico a più strutture, in ogni caso per un tempo definito ed in relazione al risultato da realizzare.

 

 

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